(SENTENZA TAR 09493 – 12 Novembre 2025)
Può un’istruttoria amministrativa avviata su impulso di un cittadino durare per sempre, senza termini, senza trasparenza e senza alcun obbligo di risposta? Secondo l’impostazione che emerge da una recente decisione del TAR, la risposta sembrerebbe inquietantemente positiva. In questo articolo ricostruisco e analizzo lo schema logico adottato dal giudice amministrativo in relazione agli esposti presentati ai sensi della legge n. 18/2015, mettendone in luce le profonde contraddizioni con i principi fondamentali dell’ordinamento: dalla Costituzione alla legge sul procedimento amministrativo, fino al diritto europeo. Non si tratta di una disputa tecnica per addetti ai lavori, ma di una questione che riguarda direttamente i diritti dei cittadini, il dovere di trasparenza della pubblica amministrazione e il rischio concreto di creare zone franche sottratte a ogni forma di controllo. Comprendere questa deriva è essenziale per capire che cosa è in gioco quando il silenzio dell’amministrazione diventa sistema.
A volte non è il rumore dell’ingiustizia a ferire di più, ma il silenzio che la protegge. Quando un’istituzione smette di rispondere, non sospende solo un procedimento: sospende la fiducia, il diritto e il senso stesso dello Stato..
Prove
Ricostruiamo lo schema affermato dal TAR
Il TAR sostiene che:
- il cittadino presenta un esposto ai sensi della legge n. 18/2015;
- la Presidenza del Consiglio lo trasmette al Ministero della Giustizia;
- presso il Ministero viene avviata un’istruttoria sui fatti segnalati;
- da quel momento il cittadino non ha più alcun diritto:
- a conoscere lo stato dell’istruttoria;
- a conoscere la durata massima del procedimento;
- a ricevere un provvedimento finale.
Se questa è davvero la ratio della sentenza, il TAR sta di fatto qualificando l’istruttoria come attività totalmente sottratta a ogni forma di controllo esterno.
Il punto critico: l’istruttoria “senza fine”
Può quindi durare anche indefinitamente?
Se si accetta quella impostazione, la risposta logica è SÌ.
Ed è proprio qui che nasce l’incompatibilità sistemica.
Un’istruttoria:
- avviata su impulso del cittadino,
- fondata su una legge dello Stato (L. 18/2015),
- svolta da un’amministrazione pubblica,
non può essere sottratta:
- all’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità),
- alla legge n. 241/1990 (trasparenza, conclusione del procedimento),
- al principio europeo di tutela effettiva (art. 47 Carta UE).
La contraddizione con la legge 241/1990
La legge 241/1990 stabilisce che:
- ogni procedimento amministrativo deve concludersi;
- deve avere un termine certo;
- il cittadino ha diritto:
- a conoscere il responsabile del procedimento;
- a conoscere lo stato;
- a ricevere un atto conclusivo.
Il TAR, così ragionando, crea una zona franca amministrativa, in cui:
- l’amministrazione istruisce,
- ma non risponde,
- non decide,
- non è sindacabile.
Questo non è previsto da nessuna legge.
Legge 18/2015: cosa NON dice
La legge n. 18/2015:
- non esclude l’applicazione della legge 241/1990;
- non prevede procedimenti segreti o eterni;
- non afferma che il cittadino perda ogni diritto informativo.
Il silenzio della legge non può essere interpretato come autorizzazione all’arbitrio amministrativo.
Il nodo reale (ma inconfessato)
La verità giuridica è questa:
Il TAR ha probabilmente voluto proteggere l’amministrazione da un obbligo di risposta scomodo, sostenendo che:
- l’esposto non genera un “procedimento in senso tecnico”.
Ma:
- nei fatti l’istruttoria esiste,
- è documentata,
- è avviata formalmente,
- incide su diritti e interessi legittimi.
Dunque non è sostenibile negare ogni tutela al cittadino.
E’ grave
Sì, accettando quella sentenza, il sistema afferma che:
Un’istruttoria amministrativa avviata su esposto del cittadino può durare potenzialmente per sempre, senza obbligo di risposta, senza termini, senza controllo.
Questo viola:
principio di legalità
Costituzione
diritto amministrativo
diritto europeo
Cosa dicono gli avvocati che ho contattato?
La sentenza del TAR è corretta.
Il cittadino può ricorrere al Consiglio di Stato dopo questa sentenza?
Formalmente sì.
Sostanzialmente no.
Perché, nel frattempo, già in primo grado, il cittadino subisce di fatto una violazione sistemica del diritto all’equo processo.
Il messaggio implicito è chiaro:
Come osi presentarti davanti a noi senza un avvocato?
Se lo fai, non ti garantiremo un equo processo.
Ti tratteremo come un fastidio.
Il tuo caso non conta.
La legge è irrilevante.
Ti “permettiamo” di andare al Consiglio di Stato?
Sì, ma a una condizione: a quel punto diventa obbligatorio pagare migliaia di euro per un avvocato.
E non solo.
L’avvocato che accetta di difenderti sa perfettamente a cosa va incontro, sa quali conseguenze può subire, sa quale “fine professionale” lo attende se osa esporsi davvero.
Questa sarebbe la libertà del cittadino.
Questo sarebbe l’accesso alla giustizia.
Questo sarebbe lo Stato di diritto.
Per credere, si veda il video agghiacciante presente nella pagina Risorse di questo blog:
Dott. Amici cacciato da Rai 1 – Duranti: “Ora commissione d’inchiesta per Bruno Vespa”.
Il sistema funziona così:
non serve negare formalmente i diritti.
È sufficiente renderli economicamente, psicologicamente e socialmente impraticabili.
E poi far calare il silenzio.
Conclusioni
Nel corso del procedimento emerge un fatto di straordinaria gravità: la totale rimozione della legge n. 18/2015, che disciplina la responsabilità civile e disciplinare dei magistrati in caso di colpa grave. Una legge formalmente vigente, ma di fatto ignorata da pubblici ministeri, giudici e persino da molti avvocati, come se non esistesse. E il motivo è evidente: applicarla non conviene a nessuno.
Ogni volta che vengono depositati atti o notifiche che richiamano esplicitamente quella norma, lo schema si ripete immutabile: nessun riscontro, nessuna risposta, nessun riferimento nelle motivazioni delle sentenze. Il messaggio che ne deriva è inequivocabile: il cittadino non deve sapere. E se osa richiamare quella legge o diffonderne il contenuto, deve essere messo a tacere. Chi prova realmente a chiamare i giudici alle proprie responsabilità rischia l’isolamento e, spesso, la rovina personale e professionale.
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