Questo articolo è rivolto a chi continua a credere nel mito del magistrato-eroe e nell’idea che il sistema giustizia abbia realmente a cuore i diritti dei cittadini.
Se, dopo aver letto questo articolo, sarete ancora convinti che il sistema giustizia tuteli davvero i diritti dei cittadini, allora non avrò altro da aggiungere.
Vi siete mai chiesti, che cos’è davvero, oggi, il sistema giustizia?
La maggior parte dei cittadini, soprattutto coloro che non hanno mai avuto contatti diretti con i tribunali, è convinta che nei processi civili il funzionamento della giustizia sia semplice e lineare: gli avvocati raccolgono le prove delle parti, le depositano agli atti, le discutono in udienza e il giudice decide sulla base di quanto emerge dal confronto dibattimentale e dalle prove acquisite.
Questa convinzione è stata ulteriormente rafforzata da trasmissioni televisive che hanno contribuito a costruire e consolidare un’immagine rassicurante del sistema giudiziario. Era la stessa convinzione che avevo anch’io prima di entrarvi realmente in contatto.
Negli articoli pubblicati su questo blog ho già prodotto atti e sentenze che dovrebbero aver chiarito quale sia la realtà concreta della giustizia italiana.
Quando un cittadino entra davvero nel sistema giudiziario, scopre una distanza enorme tra ciò che immaginava e ciò che è costretto a vivere.
Se qualcuno pensa ancora che il sistema giustizia sia quello raccontato dai programmi televisivi, spero che quanto sto per scrivere induca a cambiare radicalmente opinione.
Il mio pensiero sul sistema giustizia è oggi lo stesso che esprimevo già nel 2013, quando avevo creato il blog www.lamiagiustizia.it e per il quale sono stato successivamente condannato per diffamazione nei confronti del giudice Elena Vezzosi.
Era il 2013.
Molti anni prima che esplodesse il caso Palamara, nel 2019, e che venissero alla luce dinamiche correntizie, logiche di potere e pratiche di gestione interna della magistratura che hanno confermato, sotto il profilo pubblico e mediatico, ciò che io avevo già intuito e denunciato sulla base della mia vicenda personale.
Per me, dunque, il “sistema giustizia” aveva contorni ben definiti già allora.
Non per pregiudizio ideologico, ma per esperienza vissuta.
E il tempo, purtroppo, non ha fatto che rafforzare quella consapevolezza.
Scrivevo, testualmente, aprendo con la dicitura:
“Il mio pensiero sulla giustizia:”
“Il sistema giustizia in Italia e in Europa è una grande corporazione professionale, dove si mescolano poteri politici, poteri economici, amicizie trasversali; un sistema stagnante e conservativo, sicuro della propria superbia, che non viene scalfito e non prova vergogna nel dichiarare il falso e violare leggi dello Stato (…) Questi giudici (…) vivono nel loro mondo di arroganza, superbia e privilegi, che non hanno la minima intenzione di cambiare.”
La sentenza del processo penale di primo grado, emessa dal giudice Francesca Pizii, si apre riportando queste parole, ma omette completamente la riga introduttiva “Il mio pensiero sulla giustizia”, alterandone il significato e il contesto.
Non solo: nella stessa sentenza viene totalmente ignorata la mia memoria difensiva di 38 pagine, nella quale spiegavo, punto per punto, il senso, il contesto e le motivazioni di quelli che sono stati definiti “scritti diffamatori”.
Gli atti che citerò di seguito vanno da novembre/dicembre 2025 fino a oggi e riguardano soggetti che dovrebbero essere i supremi garanti della tutela dei diritti dei cittadini e che, invece, continuano a disattenderli sistematicamente.
Nonostante il caso Palamara, nonostante lo scandalo che ne è seguito, non vi è stato alcun cambiamento reale, alcuno scossone. Nulla.
Volete delle prove? Potrei fornirne molte.
Qui mi limiterò a citarne alcune recenti, che riguardano due istituzioni emblematiche:
il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
e l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
CSM
Corpo del messaggio inviato al Presidente della Repubblica per violazione dell’Art.97 della costituzione
In data 7 dicembre 2025 ho presentato al Consiglio Superiore della Magistratura una richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto dati esclusivamente statistici e aggregati relativi alle segnalazioni dei cittadini e alle conseguenti azioni disciplinari nei confronti dei magistrati.
Con nota del 19 dicembre 2025, il CSM ha rigettato l’istanza, motivando il diniego sul presupposto che si tratterebbe di una richiesta:
“generica”,
“non motivata”,
riferita a “dati sensibili”,
proveniente da “soggetto non qualificato”.
Tale motivazione appare giuridicamente infondata e in palese contrasto con la normativa vigente, in quanto:
L’accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione, come stabilito espressamente dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 33/2013;
La richiesta riguarda dati statistici, anonimi e aggregati, che non possono in alcun modo essere qualificati come “dati sensibili”;
Il FOIA è riconosciuto a chiunque, senza necessità di qualificazione soggettiva;
In caso di ritenuta incompletezza, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare un contraddittorio procedimentale, e non procedere a un rigetto immediato.
Il comportamento del CSM, così come formalizzato, appare dunque lesivo del principio di trasparenza amministrativa e potenzialmente in violazione dell’art. 97 della Costituzione, oltre che delle linee guida ANAC in materia di accesso civico generalizzato.
Per tali ragioni, e confidando nel Suo alto ruolo di garanzia costituzionale, chiedo rispettosamente che la questione venga portata all’attenzione degli organi competenti del CSM, affinché sia verificata la correttezza dell’operato amministrativo e ristabilito il pieno rispetto della normativa sulla trasparenza.
Resto consapevole dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ma ritengo che esse non possano e non debbano mai tradursi in opacità o sottrazione al controllo democratico previsto dalla legge.
ANAC
Una vicenda semplice: chiedere informazioni, ottenere silenzio
La mia vicenda nasce da una richiesta estremamente semplice e legittima: sapere se e come il Ministero della Giustizia stesse trattando una segnalazione presentata ai sensi della legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dei magistrati.
Tra gennaio e luglio 2025 ho inviato numerose PEC al Ministero della Giustizia chiedendo informazioni di natura puramente amministrativa, ai sensi della legge n. 241/1990:
- se fosse stata avviata un’istruttoria;
- quali uffici fossero competenti;
- quali fossero i tempi procedimentali;
- quale fosse lo stato della pratica.
Non chiedevo documenti riservati.
Non chiedevo esiti disciplinari.
Non chiedevo valutazioni sul merito delle condotte dei magistrati.
Chiedevo una risposta.
Il Ministero della Giustizia non ha mai risposto.
Il ricorso al TAR e una sentenza inquietante
Di fronte a un silenzio amministrativo protratto per oltre sei mesi, ho presentato ricorso al TAR del Lazio per violazione della legge n. 241/1990.
Il 12 novembre 2025 è stata pubblicata la sentenza n. 202509493.
Una sentenza che dovrebbe preoccupare ogni cittadino.
Il TAR ha affermato, in sostanza, che:
- Il procedimento disciplinare sui magistrati non è un procedimento amministrativo, quindi la legge 241/1990 non si applica.
- Solo tre soggetti possono sapere se un’istruttoria è stata avviata:
- il Ministro della Giustizia,
- il CSM,
- il magistrato interessato.
- Il cittadino che segnala non ha alcun diritto di ricevere risposta, né di sapere se la sua segnalazione sia stata presa in considerazione.
In altre parole:
il cittadino può segnalare, ma lo Stato non ha alcun obbligo di dirgli nulla.
Il passaggio ad ANAC: la speranza nella vigilanza
A fronte di questa situazione, ho investito della questione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – chiedendo se fosse conforme ai principi di trasparenza e buon andamento che un Ministero potesse mantenere il silenzio per mesi su una procedura formalmente attivata.
La mia segnalazione riguardava esclusivamente:
- il rispetto dei tempi procedimentali;
- il silenzio-inadempimento;
- l’assenza di un responsabile del procedimento;
- la violazione dell’obbligo di motivazione.
La risposta di ANAC: un travisamento totale
Dopo oltre 180 giorni e dopo un mio sollecito, ANAC ha risposto con una comunicazione standardizzata, priva di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, disponendo l’archiviazione per “manifesta incompetenza”.
Secondo ANAC, la mia segnalazione riguarderebbe:
- presunti illeciti commessi da magistrati;
- valutazioni di natura penale;
- profili di competenza della Procura distrettuale ex art. 11 c.p.p.
Tutto questo non corrisponde al vero.
Non ho mai chiesto ad ANAC di:
- valutare condotte penali;
- indagare magistrati;
- sostituirsi alla Procura della Repubblica.
ANAC ha completamente travisato l’oggetto della segnalazione, trasformando una richiesta di trasparenza amministrativa in una fittizia denuncia disciplinare.
Un errore logico prima ancora che giuridico.
Il punto centrale ignorato
ANAC non ha risposto a nessuno dei quesiti posti, e in particolare:
- non ha chiarito quali siano i tempi massimi del procedimento;
- non ha indicato gli uffici competenti;
- non ha verificato il silenzio amministrativo;
- non ha spiegato perché la legge 241/1990 non sarebbe applicabile;
- non ha motivato nel merito l’archiviazione.
Ha semplicemente chiuso il fascicolo.
Questo comportamento contrasta apertamente con:
- l’art. 3 della legge n. 241/1990 (obbligo di motivazione);
- l’art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità);
- la funzione stessa attribuita ad ANAC.
Il paradosso istituzionale
Siamo di fronte a un sistema in cui:
- il Ministero della Giustizia non risponde;
- il TAR legittima il silenzio;
- ANAC dichiara la propria incompetenza;
- nessuno è tenuto a rendere conto al cittadino.
Il risultato è semplice e devastante:
il cittadino non ha diritto di sapere nulla su ciò che riguarda il controllo dei magistrati.
Una questione che riguarda tutti
Questa non è una battaglia personale.
È una questione di democrazia.
Un sistema in cui chi controlla non è controllabile,
in cui il denunciante è escluso per legge,
in cui il silenzio diventa legittimo,
non può definirsi pienamente uno Stato di diritto.
Quando la trasparenza scompare proprio dove il potere è più forte,
la giustizia smette di essere giustizia.
Ministero della Giustizia
Rimpallo delle responsabilità da RPCT a DAG
Rimpallo delle responsabilità da DAG a RPCT
Il sottoscritto Antonio Sante Filazzola, in relazione al provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, adottato dal Direttore dell’Ufficio Primo – Direzione Generale Affari Giuridici e Legali, dott. Marino Ferrari, prot. DAG.10/12/2025.0234100.E,
PROPONE FORMALMENTE ISTANZA DI RIESAME
ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Erronea qualificazione dell’istanza come “generica” ed “esplorativa”
L’istanza originaria indicava in modo puntuale e circostanziato:
l’oggetto (applicazione della legge n. 18/2015);
i dati richiesti (numero di segnalazioni, procedimenti istruiti, procedimenti conclusi, esiti, tempi);
la suddivisione temporale (per anni).
Secondo la giurisprudenza amministrativa e le Linee guida ANAC, un’istanza può definirsi “esplorativa” solo quando non consenta di individuare l’oggetto dell’accesso, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Difetto di istruttoria e di motivazione rafforzata
Il provvedimento impugnato:
non indica quali dati sarebbero inesistenti;
non specifica quali documenti siano detenuti dall’Amministrazione;
non esplicita in che modo l’accesso richiesto interferirebbe concretamente con il corretto funzionamento degli uffici.
Tale motivazione meramente assertiva non soddisfa gli standard richiesti per il diniego di un diritto riconosciuto “a chiunque”, specie in presenza di un evidente interesse pubblico alla trasparenza sull’applicazione della legge n. 18/2015.
Rilevanza pubblica qualificata dei dati richiesti
I dati richiesti attengono:
all’esercizio della responsabilità civile dei magistrati;
al funzionamento di un meccanismo previsto dal legislatore per garantire legalità, imparzialità e fiducia dei cittadini nella giustizia.
Si tratta, pertanto, di informazioni che incidono direttamente sui principi di cui all’art. 97 Cost. e che rafforzano – e non comprimono – la funzione di controllo diffuso propria dell’accesso civico generalizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO
il sottoscritto
CHIEDE
alla S.V., quale RPCT del Ministero della Giustizia, di:
riesaminare il provvedimento di rigetto prot. DAG.10/12/2025.0234100.E;
annullarlo, per i profili di illegittimità sopra esposti;
disporre l’accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato, ovvero indicare puntualmente i documenti effettivamente detenuti e accessibili, o dichiarare formalmente l’eventuale inesistenza dei dati richiesti.
Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge, con riserva di tutela nelle competenti sedi giurisdizionali.
Presidenza del consiglio dei ministrO
Destinatario:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: riesamerpct@governo.it
Per conoscenza (CC):
Dott. Giuseppe Di Meglio
Il sottoscritto Antonio Sante Filazzola, in relazione all’istanza di accesso civico generalizzato presentata in data 9 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, con la presente propone formale istanza di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 7, del medesimo decreto.
1. Premessa
Con nota del 30 dicembre 2025, nonché con successiva comunicazione del 16 gennaio 2026, l’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un riscontro che, con riferimento al terzo quesito dell’istanza, risulta non pertinente e basato su un travisamento dell’oggetto della richiesta.
A seguito di interlocuzione telefonica intercorsa con il Dott. Giuseppe Di Meglio, il sottoscritto ha riformulato il terzo quesito, come concordato con il Dottor Di Meglio, con nota del 31 dicembre 2025, chiarendo espressamente l’oggetto dell’istanza.
2. Oggetto effettivo del quesito riformulato
Il quesito riformulato era ed è il seguente:
dal 2015 ad oggi, quanti sono stati i casi in cui il Ministero della Giustizia ha riconosciuto la sussistenza di colpa grave da parte di magistrati, ai sensi della normativa vigente, e quale è stata la durata dell’istruttoria svolta per ciascun procedimento concluso con tale riconoscimento.
Tale quesito non riguarda la durata dei giudizi civili, né dati statistici aggregati, bensì l’attività istruttoria amministrativa svolta dall’Amministrazione, anteriormente e autonomamente rispetto alla fase giurisdizionale.
3. Profili di criticità del riscontro fornito
La risposta del 16 gennaio 2026:
fa riferimento alla “durata massima, minima o media dei giudizi”, mai richiesta nella nuova formulazione del 31_12_2025
invoca il principio secondo cui l’Amministrazione non è tenuta a elaborare dati nuovi, principio non pertinente, poiché l’istanza riguarda atti e informazioni che devono essere già detenuti dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti istruttori svolti;
elude il punto centrale della richiesta, ossia la durata delle istruttorie amministrative concluse con il riconoscimento della colpa grave.
Si evidenzia, inoltre, che la stessa Amministrazione ha dichiarato l’esistenza, nel periodo 2015–2025, di n. 851 giudizi promossi ai sensi della legge n. 18/2015, nonché l’emissione di n. 15 sentenze di accertamento della responsabilità civile, circostanza che rende ancora più rilevante la conoscibilità dell’attività istruttoria amministrativa sottostante.
4. Violazione dei principi procedimentali
Il riscontro fornito appare in contrasto non solo con l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ma anche con i principi di cui alla legge n. 241/1990, in particolare:
artt. 1 e 2 (dovere di conclusione del procedimento);
art. 3 (obbligo di motivazione);
art. 22 e ss., sotto il profilo della trasparenza e della conoscibilità dell’azione amministrativa.
5. Richiesta
Alla luce di quanto sopra, si chiede al RPCT della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio delle funzioni di riesame previste dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, di:
riesaminare integralmente il riscontro fornito dall’Ufficio competente;
pronunciarsi in modo espresso e motivato sull’istanza di accesso civico generalizzato;
chiarire se e in quale misura l’Amministrazione detenga atti e informazioni relativi:
alla durata dell’istruttoria amministrativa per ciascun procedimento concluso con tale riconoscimento.
Resta ferma ogni ulteriore tutela nelle sedi competenti.
Distinti saluti
Antonio Sante Filazzola
Lascia un commento